Stato Civile
Per ottenere il rilascio di atti di stato civile è obbligatoria l'iscrizione all'AIRE. Per maggiori informazioni, visitare la sezione "AIRE".
(fonte: http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/)
Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, cittadinanza, morte. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio di Stato Civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
· della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
· della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
· della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
· della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
· della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
· della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
NASCITA
I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve pertanto essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti:
· atto di nascita (in originale) rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Paese in cui la nascita è avvenuta, debitamente apostillato e tradotto (contattare il DFAT, Level 14, Casselden Place, 2 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3001, Tel. 03 9221 5555 e un traduttore della NAATI);
· documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare): CERS, certificato di naturalizzazione avvenuta in data compatibile con la nascita del richiedente.
In alternativa, il connazionale può presentare l’atto, debitamente apostillato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
MATRIMONIO
1. PUBBLICAZIONI
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell’Ufficiale di Stato Civile.
Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato dal 4° giorno al 180° giorno successivo alla pubblicazione.
Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.
Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata.
A) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA NEI CASI PREVISTI DALL’ART.12 DEL D. LGS. 71/2011.
Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità.
Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.
Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza, i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.
Se entrambi i nubendi (cittadini italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste ed effettuate presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).
Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:
· al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero; oppure,
· alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che procederà come indicato al punto 2.
Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste al Comune di residenza ed ivi effettuate (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni). Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.
B) MATRIMONIO DA CELEBRARE IN ITALIA
I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI CUI AI PUNTI A) E B).
I nubendi devono presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 51 del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).
Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.
Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
C) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ LOCALE STRANIERA
- Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso un altro Stato non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta. Tali documenti devono essere richiesti alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di cui si tratta, compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d’identità valido.
- La Rappresentanza, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascerà il documento richiesto.
Qualora il cittadino risieda in Italia, la competenza è del Comune.
2. TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente (residenza anagrafica degli sposi).
L’atto di matrimonio in originale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Paese dove il matrimonio ha avuto luogo, debitamente apostillato e tradotto (contattare DFAT e NAATI) dovrà essere presentato dagli interessati alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia per la trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa, il connazionale può presentare l’atto, debitamente apostillato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
DIVORZIO
Circa la trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è automaticamente valida in Italia. I documenti che occorrono per richiedere la trascrizione sono:
· certificato di divorzio in originale con bollo autentico del Tribunale, provvisto di apostille e traduzione ufficiale;
· dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da redigere in Consolato);
· una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di rilascio, l’Ufficio consolare invia i documenti al Comune italiano competente per la trascrizione della sentenza.
MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte (in originale) rilasciato dal competente Ufficio di Stato Civile, debitamente apostillato e tradotto (contattare DFAT e NAATI);
- documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).
In alternativa, si può presentare l’atto, debitamente apostillato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo. Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg. codice civile).
Per ottenere la trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente apostillata e tradotta (contattare DFAT e NAATI) e NON un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, può essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.